ASMEA
STATUTO
Art. 1: COSTITUZIONE
Viene costituita un'Associazione denominata "ASMEA” - Associazione Spettacolo Management Ed Artisti. L'Associazione è senza scopo di lucro ed è indipendente da ogni altra organizzazione di qualsiasi genere ed è retta dal presente Statuto.
Art. 2: SEDE
L'Associazione ha attualmente la propria sede legale in Frosinone, Via Licinio Refice 307, ma può essere spostata in ogni altro luogo, purché in Italia,e possono inoltre essere aperte sedi operative o di rappresentanza sia in Italia che all'estero.
Art. 3: DURATA
L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 4: SCOPI
L'Associazione si propone di:
-- Salvaguardare, promuovere e sviluppare la diffusione della musica e dello spettacolo in genere nella totalità delle sue espressioni sia in Italia che all'estero, con l'obiettivo di far acquisire, alle attività legate al settore, un trattamento paritetico ad altre forme di cultura. Nel perseguire queste finalità di carattere generale, l'Associazione si occupa in modo particolare delle tematiche e delle questioni relative alle categorie dello spettacolo, del management, degli agenti, degli organizzatori, dei produttori di spettacoli musicali, dei promoter, delle aziende che si occupano dei servizi, degli artisti e di tutti gli operatori del settore spettacolo, per riconoscere e valorizzare le loro professionalità, sottolineare il loro ruolo determinante nella diffusione della musica e della cultura, cercando di migliorare le condizioni di lavoro di tutte le componenti del settore;
--Rappresentare i suoi soci presso organismi politici ed amministrativi e può stipulare accordi e contratti collettivi con persone private ed altri Enti, Istituzioni, Associazioni e Organizzazioni in genere. Essa fornisce ai propri soci, eventualmente anche attraverso studi e strutture professionali convenzionate o società appositamente costituite, servizi di consulenza ed assistenza;
--Promuovere, organizzare, commissionare, sostenere anche finanziariamente manifestazioni e spettacoli di qualunque genere, conferenze, dibattiti, incontri, nonché la realizzazione, la stampa, la pubblicazione e la diffusione di opuscoli, stampati, registrazioni, videoregistrazioni ed altri materiali e supporti, e quant'altro si manifesti utile per sostenere le proprie finalità.
--Promuovere, organizzare e commissionare la raccolta dei dati personali, anche sensibili, dei propri associati e dell’attività aziendale o societaria svolta o programmata dagli stessi o da terzi, in modo diretto o unitamente a società o enti pubblici o privati, a scopi statistici e scientifici, ovvero con finalità di studio e valutazione socio-economica del mercato della musica e delle sue prospettive;
--Raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi a questioni riguardanti l'attività degli associati;
--Promuovere inoltre contatti, scambi e collaborazioni tra i soci e, in rappresentanza degli stessi, con enti ed istituzioni operanti nel settore musicale, teatrale, culturale, dell'informazione e della comunicazione, sia in Italia che all'estero;
--Compiere tutte quelle operazioni, anche finanziarie e commerciali, che risultino utili al raggiungimento degli scopi sopra indicati purché nei limiti consentiti dalla legge;
--Favorire le relazioni tra gli associati per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse ;
--Promuovere e concorrere ad attuare qualsiasi iniziativa che tenda a curare l'assistenza dei soci nonché il loro incremento e miglioramento ;
--Designare e nominare propri rappresentanti o delegati in enti, organi o commissioni ove tale rappresentanza sia richiesta o ammessa ;
--Può iscriversi con decisione assembleare a federazioni di categoria del mondo dello spettacolo purché abbiano carattere di assoluta apartiticità;
--Provvedere a tutte quelle altre incombenze che venissero ad essa attribuite per legge e per norma assimilate ;
--Promuovere e tutelare gli interessi morali, sociali ed economici degli Associati nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico che privato.
Si intende esclusa dalle finalità dell’Associazione la trattazione di ogni questione riguardante i rapporti concorrenziali fra gli associati.
Art. 5: SOCI
Il numero dei soci è illimitato.
I soci dell'Associazione "ASMEA" sono le persone fisiche che, accettando le finalità e lo Statuto e nel rispetto degli atti dell'Associazione si impegnano a partecipare all'attività della stessa e contribuiscono al suo finanziamento.
Possono diventare soci:
Per ottenere la qualifica di socio, il candidato deve essere di comprovata buona reputazione e condotta morale, civile e professionale, nonché in possesso dei seguenti ulteriori requisiti giuridici:
a) godere dell’esercizio dei diritti civili, non essere interdetto, ne’ inabilitato, o sottoposto a delle misure di prevenzione, non aver negli ultimi cinque anni subito protesti o essere fallito e, parimenti, non essere stato amministratore o possessore di azioni o quote di partecipazione superiori al venti per cento di società di persone o di capitali protestate o dichiarate fallite negli ultimi cinque anni, salvo il caso in cui il fallimento sia conseguenza del fallimento di società controllante e salvo i casi di ottenuta riabilitazione amministrativa o giudiziaria;
b) non aver riportato condanne penali superiori a tre anni, o comunque per dei reati dolosi connessi all’esercizio imprenditoriale tali da venir considerati non compatibili con l’adesione all’Associazione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
c) non aver procedimenti penali in corso per reati dolosi di associazione per delinquere o di tipo mafioso.
I soci si distinguono in quattro categorie: management, agenzie di servizi, promoter ed artisti.
Possono diventare soci, definiti soci onorari, quelle persone fisiche che, indipendentemente dalla attività che svolgono, possono contribuire in modo rilevante al prestigio, all’autorevolezza ed al raggiungimento dei fini della Associazione. Tale riconoscimento viene deliberato dall’Assemblea a maggioranza qualificata di due terzi dei soci presenti. Il socio onorario è esentato dal pagamento delle quote sociali.
Tutti i soci usufruiscono dei servizi, dell'assistenza e delle convenzioni stipulate dall’Associazione, se non diversamente previsto dalle convenzioni stesse.
I soci possono estendere i benefici loro riconosciuti alla società attraverso la quale svolgono la loro attività nel settore musicale indicata al momento della domanda di ammissione, purché gli stessi ne siano titolari o amministratori dotati di poteri di rappresentanza legale o soci in possesso di azioni o quote pari ad almeno il 20% del capitale sociale. L’eventuale estensione dei benefici ad una società indicata successivamente al momento dell’iscrizione o il cambiamento della società di riferimento dovrà essere preventivamente sottoposta, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti, alla approvazione del Consiglio Direttivo.
I soci si impegnano a rispettare il “Codice Etico”, le norme di autodisciplina vigenti all’interno dell’Associazione e ad adeguarsi agli accordi collettivi stipulati da ASMEA con altri Enti, Istituzioni, Associazioni o Organizzazioni in genere.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un tempo determinato.
Non possono essere ammessi alla presente Associazione gli iscritti ad altre Associazioni aventi gli stessi fini istituzionali.
Art. 6: AMMISSIONE
La domanda di ammissione deve essere presentata per iscritto al Consiglio Direttivo su apposito modulo, e corredata di tutti i documenti attestanti il possesso dei requisiti occorrenti per l’ammissione.
Il Consiglio Direttivo può altresì chiedere ulteriori chiarimenti ed informazioni per la nuova adesione e delibera il parere entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della domanda a propria discrezione e senza obbligo di motivazione. In caso di non accettazione della domanda di ammissione, il parere del Consiglio Direttivo sarà notificato con lettera raccomandata entro quindici giorni dalla deliberazione. In caso contrario vige il principio del silenzio-assenso.
L'adesione impegna l'associato ad accettare tutte le norme del presente Statuto e delle sue eventuali successive modifiche, nonché l'impegno al pagamento, entro la data stabilita per l’Assemblea Nazionale annuale, delle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo, pena la sospensione di tutti i diritti acquisiti come socio.
Per il nuovo associato è possibile presentare la domanda di iscrizione al Consiglio Direttivo in qualsiasi momento dell’anno solare.
L'adesione all’Associazione ha la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, previo pagamento della quota associativa ad eccezione del primo anno di iscrizione in cui la quota associativa dev’essere versata in concomitanza dell’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
Tutti i soci in regola con la quota associativa dell’anno in corso hanno diritto di voto in assemblea secondo il principio del voto singolo.
Art. 7: RECESSO, DECADENZA, ESPULSIONE
Ogni socio può recedere dalla sua qualità dandone comunicazione scritta all'Associazione. Il recesso sarà efficace trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.
Il socio decade quando:
--non provvede al pagamento delle quote associative dovute entro il termine stabilito dal presente statuto;
--cessa l’attività imprenditoriale nel settore musicale;
--perde i requisiti stabiliti per l’ammissione nell’art. 5 del presente Statuto;
--non rispetta il regolamento e le norme statutarie;
--in caso di decesso.
I casi di decadenza vengono esaminati e deliberati a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo con il voto della maggioranza dei suoi componenti in carica.
Un socio può essere espulso qualora persegua fini differenti e in contrasto con lo scopo previsto dal presente Statuto, quando sussistano gravi motivi etici o giuridici, qualora subisca protesto o fallisca, o come sanzione per comportamento scorretto o violazione dei regolamenti adottati dall’Associazione.
Il socio che ha esercitato il diritto di recesso, che è stato dichiarato decaduto o che è stato espulso non ha diritto ad alcun rimborso delle quote versate e si intende automaticamente decaduto da ogni organo o incarico in seno ad ASMEA; perde definitivamente ogni qualifica assunta precedentemente e, nel caso intendesse riscriversi all’Associazione, anche se fondatore, dovrà seguire l’iter di ammissione previsto per i nuovi soci.
Art. 8: ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'Associazione "ASMEA" :
-- l'Assemblea;
-- Il Consiglio Direttivo;
-- il Presidente;
-- il vice Presidente;
-- il Tesoriere, se nominato;
-- il Segretario Generale, se nominato,
-- il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato;
-- il Collegio dei Probiviri, se nominato;
Tutte le cariche sociali alla scadenza sono prorogate fino alla nomina dei successori.
Tutte le cariche sociali sono gratuite. Tuttavia è consentito il rimborso spese (documentato a piè di lista) all’organo amministrativo o al socio che le abbia sostenute nell’interesse dell’Associazione.
Art. 9: ASSEMBLEA
L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione.
Essa è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative e può tenersi anche in luogo diverso dalla sede dell’Associazione, purché in Italia.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e la loro convocazione è deliberata dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente, mediante avviso scritto da trasmettersi in qualsiasi forma almeno quindici giorni prima della riunione a ciascun socio nel domicilio risultante dal libro soci, con l’indicazione del luogo, la data, l’orario, l’ordine del giorno e le indicazioni per l’eventuale seconda convocazione. Il domicilio dei soci risultante dal libro soci deve essere aggiornato a cura ed onere di questi; in caso di convocazione non ricevuta perché spedita ad un domicilio non più attuale, il socio non potrà eccepire alcun difetto di convocazione se non avrà preventivamente comunicato la variazione.
Con apposita richiesta sottoscritta da almeno dieci soci o comunque da un decimo dei soci, possono essere indicati al Presidente argomenti da includere nell'ordine del giorno della successiva Assemblea.
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci non oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario; a tal fine possono convocarla anche i Revisori dei conti.
L’Assemblea deve inoltre essere convocata dal Presidente entro e non oltre trenta giorni dalla data della domanda, qualora almeno un quinto dei soci ne faccia richiesta motivata con l’indicazione dell’ordine del giorno.
Spetta all'Assemblea ordinaria:
a) impartire le linee generali programmatiche di politica e di condotta dell'Associazione;
b) approvare il bilancio consuntivo e i programmi preventivi;
c) eleggere il Consiglio Direttivo, i Sindaci revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri e deliberare la durata di tali cariche sociali;
d) approvare specifici Regolamenti di attuazione dello Statuto o modificare quelli approvati dai soci fondatori, nonché stabilire codici di comportamento degli associati;
e) ratificare accordi e contratti collettivi stipulati dall’Associazione con altri Enti, Istituzioni, Associazioni ed Organizzazioni in genere;
f) deliberare su ogni altra questione proposta.
L’assemblea straordinaria delibera in materia:
a) modifiche del presente statuto;
b) scioglimento e liquidazione dell’associazione e devoluzione del suo patrimonio in conformità di quanto è disposto dalla legge.
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza o vacanza della carica, dal vice Presidente o da un Presidente appositamente nominato. Essa nomina un Segretario che procede alla verbalizzazione delle deliberazioni.
Fatte salve le diverse maggioranze espressamente previste dallo Statuto o imposte inderogabilmente dalla legge, l'assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno metà dei soci aventi diritto al voto degli iscritti e in seconda convocazione, l'assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione.
L’assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto; in seconda convocazione con la presenza almeno di un terzo dei soci aventi diritto ad eccezione della proposta di scioglimento per la quale occorre il voto favorevole di almeno ¾ dei soci. Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria sono valide se prese con la maggioranza dei voti espressi al momento della votazione.
Di norma il voto è palese, tranne quando deve essere osservata la segretezza, con le modalità proposte dal Presidente, perché previsto dallo Statuto o deciso dall'Assemblea. Il voto può essere esercitato da soci in regola con il pagamento delle quote associative anche per specifica delega scritta conferita ad altro socio presente all’Assemblea.
Ogni socio presente potrà essere portatore al massimo di due deleghe.
Le deliberazioni adottate dalla Assemblea obbligano ed impegnano i Soci della Associazione, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Dello svolgimento e delle decisioni dell'Assemblea, deve essere redatto processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea.
Art. 10: CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo resta in carica generalmente tre anni, ma l'Assemblea può stabilire una durata diversa e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è composto da sette soci eletti a scrutinio segreto dall’Assemblea di cui cinque per la categoria management, uno per la categoria servizi ed uno per la categoria artisti.
Possono candidarsi per il Consiglio Direttivo: i soci fondatori, i consiglieri uscenti, i soci che hanno maturato almeno tre anni di iscrizione consecutivi, i soci che abbiano maturato minimo un anno di attività associativa e presentato almeno due nuovi iscritti della stessa categoria.
Possono votare tutti i soci in regola con la quota associativa dell’anno in corso previa decisione del consiglio direttivo riguardo i nuovi associati.
I promoter ed i simpatizzanti non hanno diritto a candidarsi al consiglio direttivo.
Ogni categoria potrà votare i propri rappresentanti nel direttivo come da statuto.
Salvo diversa procedura stabilita dall’Assemblea, ciascun socio può indicare su apposita scheda il nominativo di tre candidati.
Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti nella propria categoria.
In caso di parità di voti, viene eletto il socio iscritto da più tempo in Associazione; in caso di ulteriore parità, viene eletto il socio più anziano per età; in caso di ulteriore parità si procederà con un sorteggio presieduto dal Presidente dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione ad eccezione di quelli espressamente riservati all’Assemblea:
a) provvede alle funzioni di controllo sull’attuazione delle deliberazioni e degli indirizzi programmatici dell’Associazione espressi dall’Assemblea e si adopera per il raggiungimento dei fini dell'Associazione, anche deliberando su questioni di interesse generale non rientranti nella competenza esclusiva dell’Assemblea generale;
b) esamina ed approva le domande di adesione di nuovi soci, e delibera su eventuali casi di decadenza da tale qualifica;
c) nomina e scioglie Commissioni di studio, Gruppi di lavoro e Comitati Tecnici, di cui possono far parte anche non soci, finalizzati all’esame e alla risoluzione di determinati problemi e all’attuazione di compiti specifici;
d) approva preliminarmente, prima di sottoporli alla ratifica definitiva da parte dell’Assemblea, eventuali accordi o contratti collettivi stipulati con Enti, Istituzioni, Associazioni od Organizzazioni in genere;
e) redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e le relazioni sull’attività svolta redatte dal Presidente prima che vengano sottoposti all’Assemblea;
f) delibera in merito agli atti di gestione straordinaria;
g) determina gli eventuali compensi o gettoni di presenza del Presidente e degli altri eletti agli organi sociali;
h) espleta ogni altro incarico conferitogli dallo Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni assembleari.
i) stabilisce annualmente la quota associativa annuale nonché gli eventuali corrispettivi specifici che gli associati devono versare per usufruire di determinati servizi resi dall’associazione in conformità dei propri fini istituzionali.
g) nomina il Presidente;
h) amministra il patrimonio e le risorse sociali;
l) ratifica i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di particolare necessità e urgenza dal Presidente;
m) delibera in merito alla variazione della sede legale e l’eventuale apertura di ulteriori sedi operative o di rappresentanza.
Il Consiglio Direttivo è convocato secondo il calendario che verrà concordato nella prima riunione dopo la nomina. Il Consiglio è convocato altresì senza particolari formalità dal Presidente o dalla maggioranza dei componenti ogni qualvolta sia necessario per l’attività dell’Associazione. Il Consiglio è costituito validamente con la presenza di almeno la metà dei componenti e, salvo diverse disposizioni statutarie, delibera a maggioranza semplice dei presenti, senza tener conto degli astenuti.
I membri del direttivo possono avere solo una delega.
In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I Consiglieri decadono se ingiustificatamente non partecipano a due sedute consecutive o a più della metà delle riunioni tenute durante l'anno.
In caso di dimissioni o cessazione dalla carica di uno dei componenti, viene cooptato nel Direttivo il candidato risultate primo dei non eletti all'ultima Assemblea elettiva. In caso di parità di voti di preferenza, viene eletto il socio iscritto ad ASMEA da più tempo; in caso di ulteriore parità, viene eletto il socio più anziano per età. in caso di ulteriore parità si procederà con un sorteggio presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.
Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo il Presidente rimane in carica temporaneamente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell’assemblea entro e non oltre sessanta giorni.
Art. 11: PRESIDENTE
Il Presidente è nominato dall'atto costitutivo e, in seguito, eletto con voto a scrutinio segreto dal Consiglio Direttivo tra gli eletti nello stesso dall’Assemblea nella categoria Management. La durata della carica è generalmente di tre anni, ma l'Assemblea può stabilire una durata diversa pari alla durata decisa per il Consiglio Direttivo. La nomina è rinnovabile per un massimo di due mandati consecutivi. Al termine dei due mandati consecutivi, sarà membro del direttivo, a tutti gli effetti, senza l’elezione da parte dell’Assemblea per dare continuità al lavoro svolto in precedenza, solo per il mandato successivo, e l’elezione dei membri sarà ridotta di una unità nel settore management.
La decadenza del Presidente per qualsiasi motivo non comporta la decadenza di tutti gli altri organi sociali e fino all’elezione di un nuovo Presidente, ne assume le veci il Vice-Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea generale e il Consiglio Direttivo.
Egli dirige e coordina l’attività dell’Associazione in conformità e in esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, adottando i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini sociali e compiendo tutti gli atti che si rendessero necessari nell’interesse dell’Associazione e che non siano demandati per Statuto ad altri organi sociali.
Il Presidente è responsabile dell’amministrazione ordinaria dell’Associazione, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese correnti, effettua tutte le operazioni sui conti correnti e depositi bancari e postali, controlla la tenuta dei documenti contabili e la conservazione del patrimonio, o delega all'uopo un terzo avente le funzioni di Tesoriere, conferendogli tutti i relativi poteri; provvede alla gestione dei rapporti di lavoro del personale dipendente dell’Associazione; redige e sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea annuale il bilancio preventivo e consuntivo e le relazioni sull’attività svolta.
Per quanto riguarda le spese straordinarie o comunque non incluse nel bilancio preventivo, opera solo dopo approvazione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente ha la legale rappresentanza, anche giudiziale, dell'Associazione e può nominare avvocati e procuratori per assistere e difendere l'Associazione in ogni lite, attiva e passiva, davanti a qualsiasi giurisdizione e in qualsiasi procedura arbitrale o amministrativa.
Di concerto con il Consiglio Direttivo, nomina, anche tra i non soci, i rappresentanti dell’Associazione presso Enti, Amministrazioni, Istituzioni, Commissioni ed Organizzazioni in genere.
Può nominare, anche fra i non soci, consulenti ed esperti con il compito di affiancarlo e coadiuvarlo nella sua attività; egli può anche conferire deleghe operative per il compimento di singoli compiti ad altri soggetti, anche non soci.
Art. 12: VICE PRESIDENTE
Il vice Presidente è nominato dal Presidente fra i componenti del Consiglio Direttivo. Egli dura in carica fino alla decadenza del mandato del Presidente. In caso di vacanza della carica di Presidente, ne assume le veci ed entro sessanta giorni deve convocare l'Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
Art. 13: SEGRETARIO GENERALE
Il Presidente, di concerto con il Consiglio Direttivo, può nominare un Segretario Generale esclusivamente tra i soci.
Il Segretario Generale coadiuva ed eventualmente, su sua richiesta, sostituisce il Presidente nell’esecuzione dei suoi incarichi associativi.
In particolare, al Segretario generale è delegata la responsabilità della struttura organizzativa, sovrintende all’organizzazione degli uffici, ai rapporti con il personale dipendente ed i collaboratori e consulenti interni ed esterni, alla tenuta degli archivi e alla gestione dei servizi dell’Associazione.
Firma la corrispondenza ordinaria dell’Associazione. In caso di assenza del Tesoriere, il Presidente può conferirgli delega per la gestione economico-amministrativa ordinaria.
Del suo operato tiene costantemente informato il Presidente, al quale risponde direttamente.
Presenzia, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, al quale sottopone una relazione sullo stato dell’Associazione in occasione di ogni riunione ordinaria.
Se non disposto diversamente al momento della nomina, rimane in carica a tempo indeterminato. Il Presidente in carica ha comunque il diritto di revocarne l’incarico in qualsiasi momento.
Art. 14: ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario decorre generalmente dal 1° gennaio al 31 dicembre, salvo diversa decisione dell'Assemblea. Entro 120 giorni dalla chiusa dell’ esercizio è fatto obbligo all’Assemblea di procedere all’approvazione del rendiconto economico e finanziario annuale.
Il rendiconto economico e finanziario annuale deve rimanere depositato a disposizione dei soci presso la sede legale dell’Associazione nei cinque giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione.
Art. 15: SINDACI REVISORI DEI CONTI
L'atto costitutivo e, in seguito, l'Assemblea nomina, anche fra non soci, un Collegio dei Revisori dei Conti composto da due membri più un supplente.
Ciascun socio può votare per non più di un candidato. Risultano eletti i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti, e supplenti i due successivi in ordine di preferenze. In caso di parità di voti, viene eletto il socio iscritto ad ASMEA da più tempo; in caso di ulteriore parità, viene eletto il socio più anziano per età. in caso di ulteriore parità si procederà con un sorteggio presieduto dal Presidente dell’Assemblea. L’eletto con il maggior numero dei voti assume la carica di Presidente del Collegio. In caso di parità, vale la regola dell’anzianità di adesione e, in subordine, di età e del sorteggio.
La durata della carica è la stessa di quella stabilita dall’Assemblea per il Consiglio Direttivo.
Il Collegio vigila sulla gestione economica e finanziaria dell’Associazione affinché la stessa sia conforme alle norme di legge e alle deliberazioni dei competenti organi sociali; ha il potere di revisione e di ispezione contabile; vista il bilancio consuntivo che deve essere presentato loro almeno 20 giorni prima dell'Assemblea convocata per la sua approvazione e presenta all'Assemblea una relazione finanziaria sulla gestione conclusa.
Art. 16: PATRIMONIO ED ENTRATE
L’Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:
privati nazionali ed internazionali.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da eventuali contributi, donazioni o lasciti da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati o statali; dai fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge che saranno pertanto utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
Art. 17: QUOTE SOCIALI
I soci devono pagare la quota d'iscrizione stabilita dall'Assemblea, secondo le esigenze finanziarie dell'Associazione.
La quota associativa annuale copre l’anno dell’esercizio finanziario così come stabilito nel precedente articolo 14.
Le quote associative non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Art. 18: COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L'Assemblea elegge due Probiviri e un supplente, anche fra non soci, perché sorveglino il comportamento dei soci e prendano ogni provvedimento in caso di immoralità, scorrettezza o violazione del codice di comportamento, degli atti e dei Regolamenti adottati dall'Associazione.
Per l’elezione, valgono le modalità sopra previste per l’elezione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
La durata della carica è la stessa di quella stabilita dall'Assemblea per il Consiglio Direttivo.
La carica è incompatibile con ogni altra all'interno dell'Associazione.
Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza, a scrutinio segreto, e, a seconda della gravità dei fatti, può comminare le seguenti sanzioni: la censura scritta, la sospensione dei diritti sociali fino ad un anno, la decadenza da cariche sociali e l'espulsione. Queste ultime due sanzioni devono essere ratificate dall'Assemblea a maggioranza dei soci presenti. In caso di espulsione di un socio per cause di particolari gravità, in attesa della ratifica da parte dell’Assemblea, il Collegio dei Probiviri può decidere per l’immediata sospensione cautelativa dell’associato sanzionato, che deve essere sottoposta all’approvazione da parte del Consiglio direttivo.
Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri, i soci soggetti a sanzioni possono fare appello all’Assemblea Generale.
Con l’atto stesso della loro domanda di ammissione ad ASMEA, i soci rimettono al Collegio la soluzione di controversie riguardanti l’interpretazione e l’esecuzione delle norme del presente Statuto, degli atti e Regolamenti adottati dell’Associazione, delle disposizioni emanate dagli organi sociali e le eventuali controversie sorte tra i soci e l’Associazione, e rinunciano a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell’Associazione e dei membri componenti i suoi Organi Sociali, anche nell’eventualità di sanzioni comminate e poi revocate dall’Assemblea.
Nessun provvedimento disciplinare può essere adottato senza preventiva contestazione degli addebiti al socio interessato, che ha facoltà di fornire a propria difesa la documentazione o quant’altro ritenga utile al procedimento in corso, entro dieci giorni dal ricevimento dell’avviso.
Il Collegio dei Probiviri si attiva su propria iniziativa o su richiesta di qualunque socio.
Il membro del Collegio dei Probiviri che fosse parte in causa in una controversia sottoposta all’esame del Collegio stesso, dovrà astenersi dalla presenza alle riunioni in cui è all’ordine del giorno la controversia che lo riguarda.
Le decisioni e le sanzioni del Collegio dei probiviri sono sempre comunicate a tutti i Soci.
I verbali del Consiglio dei probiviri sono segreti, con la sola eccezione per il Presidente dell’Associazione in carica.
Art. 19: SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione si potrà sciogliere con delibera assunta con il voto favorevole dei tre quarti degli iscritti.
In caso di scioglimento dell'Associazione, con la stessa delibera o con altra approvata con uguale maggioranza, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori anche tra i non soci. Il patrimonio verrà devoluto ad associazioni che perseguono attività e fini analoghi o, in mancanza, ad associazioni aventi fini sociali di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art 3 comma 190 della Legge 23 dic 1996 n° 662 e salvo diversa disposizione imposta dalla legge.
Art. 20:DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si farà riferimento alle leggi e regolamenti dello Stato in maniera specifica.